Una sentenza della Corte di Cassazione spiega come un edificio abusivo può essere demolito anche dopo aver ottenuto il permesso di costruire in sanatoria.
Attraverso la sentenza 23474/2019, la Cassazione chiarisce alcuni aspetti riguardanti la demolizione di abusi edilizi: il giudice che ha ordinato l’abbattimento può compiere ulteriori verifiche sul titolo edilizio che ha sanato l’abuso.
Permesso di costruire in sanatoria e demolizione
Nel caso preso in esame, la Procura aveva disposto la demolizione di un immobile realizzato in maniera difforme rispetto al titolo abilitativo. Allo stesso tempo, il responsabile dell’intervento aveva richiesto e ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Da quanto emerso dagli accertamenti, infatti, la volumetria delle opere fuori terra e la destinazione del piano seminterrato non comportavano un aumento del carico urbanistico. Nonostante ciò, il giudice ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria ottenendo la demolizione dopo aver contestato l’altezza del seminterrato, considerata maggiore di quella dichiarata per ottenere il permesso.
Il calcolo della volumetria
I giudici hanno sottolineato come i tecnici del Comune, nel rilasciare il permesso in sanatoria, abbiano tenuto conto solo della parte fuori terra del seminterrato e non anche del resto perché destinato a cantina, dunque inutilizzabile a fini abitativi. Come ricordato dalla Cassazione, infatti, un seminterrato è tale se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento. È compatibile con tale situazione che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare un accesso dall’esterno. Per le sue caratteristiche, quindi, un piano seminterrato non può essere utilizzato per usi residenziali.
In questa fattispecie particolare, però, il piano considerato seminterrato aveva una parte esterna fuori terra. I giudici hanno quindi concluso che, nonostante il piano fosse stato destinato a un uso diverso dalla residenza, non poteva essere considerato seminterrato e quindi la sua volumetria doveva rientrare nel conteggio complessivo.