Abusi edilizi: il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza 4251/2019, spiega i casi in cui le responsabilità sono imputabili anche ai vecchi proprietari.
Il responsabile di un abuso edilizio deve risponderne anche se ha venduto l’immobile coinvolto dall’intervento illegittimo: lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza 4251/2019.
Il caso
Nel caso esaminato dal CdS, il proprietario di un immobile, il quale aveva realizzato un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, aveva venduto lo stesso poco dopo la fine dei lavori. Due anni più tardi, dopo un sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune aveva rilevato che le condizioni igienico sanitarie dell’immobile non erano idonee a garantirne l’abitabilità. Motivo che ha scatenato lo sgombero dell’immobile con conseguente provvedimento per il ripristino della situazione preesistente, il quale prevedeva alcuni interventi a carico del vecchio proprietario.
Le responsabilità dei proprietari
In seguito al ricorso del proprietario precedente, i giudici hanno spiegato che l’ordine di demolizione ha una natura “ripristinatoria” e prescinde dalla valutazione sui requisiti soggettivi del trasgressore. Dunque il responsabile dell’abuso, afferma il CdS in conclusione, è sempre tenuto a risponderne poiché esecutore e committente delle opere illegittime, anche se nel frattempo ha alienato l’immobile in questione.