Uniformate le procedure di calcolo dell’APE per tutto il territorio nazionale
L’APE, ovvero il documento che fornisce informazioni sull’efficienza energetica di un edificio, si rinnova a seguito delle linee guida nazionali dettate dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015.
Al fine di evitare disomogeneità regionali, la “targa energetica” dovrà definire in maniera univoca per l’intero territorio nazionale le prestazioni energetiche degli immobili nonché indicare gli eventuali interventi necessari a migliorarne l’efficienza.
Secondo la nuova metodologia di calcolo, alla quale le Regioni si dovranno uniformare nel termine di due anni, l’Attestato di Prestazione Energetica dovrà tener conto sia della prestazione energetica invernale (riscaldamento) che di quella estiva (raffrescamento) che contribuiranno in egual misura alla definizione della classe energetica globale secondo una nuova scala introdotta dal decreto. Spariscono infatti le classi A e A+ che indicavano gli immobili a minor consumo di energia e al loro posto è stata introdotta la nuova classe A composta da 4 sottoclassi, dove la A4 rappresenta il livello di maggiore efficienza.
L’APE è obbligatorio sia per le compravendite che per le locazioni, e dovrà essere rinnovato ogni qual volta vengano eseguiti lavori di ristrutturazione sull’immobile, che ne modifichino l’assetto energetico.
Il decreto ricorda che l’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.