Un glossario unico renderà più semplice individuare la tipologia di intervento
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, il decreto “Scia 2”, che prevede alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001 e spiega quali lavori sono eseguibili in regime di edilizia libera o con SCIA, come previsto dalla Riforma della Pubblica Amministrazione contenuta nell’articolo 2 della Legge 124 del 07/08/2015.
A partire dal 2017 si potrà presentare, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese che dovrà essere reso disponibile sul sito istituzionale dalla pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Il decreto prevede inoltre la pubblicazione di un glossario unico che consentirà di individuare con maggiore facilità il titolo edilizio e i documenti necessari. Le Amministrazioni dovranno fornire gratuitamente attività di consulenza nel caso in cui l’intervento da realizzare non fosse presente nel glossario.
Tra le attività di edilizia libera vengono incluse:
- La realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche;
- Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
- Opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
- Installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
- Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Si potranno realizzare con SCIA:
- La manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
- Il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
- La ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
Per tutti quegli interventi non necessitano della Scia e del permesso di costruire e per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa si farà uso della CILA
La SCIA come alternativa al permesso di costruire si potrà utilizzare al posto della Superdia per:
- Interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
- Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- Interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
È stata infine disciplinata la ricevuta che verrà rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Questa dovrà riportare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.