Introdotti nuovi interventi liberi, ampliati quelli con procedura semplificata e ricorso a modelli unificati per velocizzare le procedure di richiesta
Dal 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del DPR 31/2017, cambieranno le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.
L’approvazione del DPR introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, abrogando il DPR 139/2010. Col nuovo regolamento è infatti previsto un aumento dei casi di interventi di lieve entità e l’attivazione di un nuovo processo per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, prevedendo l’invio dei documenti solo per via telematica.
Ricordiamo che l’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per l’esecuzione di opere edilizie in aree soggette a tutela paesaggistica ed è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004).
Come fare la richiesta
La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica andrà inoltrata all’ente competente che verificherà la compatibilità dell’intervento.
Sono attive tre diverse procedure a seconda del tipo di intervento:
- Intervento libero, non necessita l’autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio, ove previsto;
- Autorizzazione paesaggistica semplificata, con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni;
- Autorizzazione paesaggistica ordinaria, per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Una volta verificata la tipologia di autorizzazione necessaria, i soggetti richiedenti dovranno presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che si intendono eseguire, corredato della documentazione necessaria.
L’autorizzazione è valida per cinque anni. Se allo scadere di tale periodo l’esecuzione dei lavori non è stata avviata sarà necessaria una nuova autorizzazione, altresì, i lavori potranno essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Le novità sull’autorizzazione paesaggistica
Con il DPR 31/2017 si introducono nuovi interventi liberi, si ampliano quelli con procedura semplificata l’iter delle pratiche di rilascio grazie all’adozione di modelli unificati per le istanze.
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica
Sono in totale 31 gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica previsti dal nuovo DPR 31/2017, tra questi anche l’inserimento di elementi amovibili e l’installazione di tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive, per i quali nel DPR 139/2010 (ora abrogato) era prevista la procedura semplificata.
Tra questi anche:
- opere interne che comportano modifica della destinazione d’uso senza però alterare l’aspetto esteriore degli edifici,
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici che rispettino degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- interventi di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
- interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, o ascensori esterni e simili purché realizzati negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico,
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) non visibili dall’esterno,
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
- installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e iter procedurale
Sono 42 gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, tra questi:
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
Non sarà più necessaria l’attestazione della conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia (come prevedeva il DPR 139/2010) da parte del professionista e, analogamente, non è prevista nel nuovo regolamento la valutazione preliminare di conformità urbanistico-ediliza dell’intervento da parte dell’amministrazione competente. Dal 6 aprile dovrà valutare la conformità dell’intervento alle prescrizioni d’uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico ed eventualmente ai valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
La documentazione sarà costituta da moduli standard uniformi su tutto il territorio nazionale: un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale – All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D) che saranno trasmessi esclusivamente per via telematica. Sarà compito quindi dell’amministrazione procedente pubblicare tali documenti sul sito web.
Tale procedura telematica favorirà anche la trasmissione dei documenti alla Soprintendenza, alla quale l’amministrazione potrà fornire le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria.
L’iter risulterà quindi semplificato e consentirà la conclusione delle pratiche entro il termine tassativo di 60 giorni.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, l’amministrazione potrà richiedere all’interessato, in un’unica volta ulteriori documenti e chiarimenti considerati indispensabili e il cui invio dovrà avvenire per via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza l’amministrazione procedente trasmette la pratica alla Soprintendenza che entro il termine di venti giorni esprime il proprio parere vincolante, sempre per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica
Un’altra novità del nuovo decreto riguarda l’esonero dall’obbligo di autorizzazione semplificata per particolari categorie di interventi relative ad aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.
Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria
Si ricorre alla procedura per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato.
Rispetto alla procedura semplificata, l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria in questo caso è più lungo e prevede le seguenti fasi:
- l’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione,
- entro 40 giorni l’amministrazione trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato,
- la Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenga insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento oppure comunica il parere di competenza nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni.
- Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace.