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Come distinguere le opere amovibili da quelle precarie?

Come identificare un’opera considerata precaria e quale autorizzazione è opportuna? Il Consiglio di Stato spiega: il fattore determinante non è la destinazione temporanea assegnata dal costruttore, ma l’utilizzo effettivo della struttura.

Tutte le strutture amovibili possono essere classificate come opere precarie? In realtà no, e il criterio del “tempo di utilizzo” è fondamentale per determinare i permessi necessari per l’installazione. Il Consiglio di Stato ha chiarito questa questione con la sentenza 3669/2023.

Opera precaria: un caso esemplare

I giudici si sono pronunciati su un caso riguardante una casa mobile installata su suolo agricolo. La casa mobile era dotata di allacciamento elettrico, scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico. Nel terreno circostante erano stati eseguiti altri interventi minori, come la realizzazione di un barbecue fisso, l’installazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, due piazzole e due gazebo fissati su una base in calcestruzzo. Poiché questi interventi erano stati realizzati senza i necessari permessi, il Comune ha ordinato la rimozione delle strutture, considerandole abusive. Il responsabile degli interventi ha presentato ricorso, sottolineando che si trattava di un’opera precaria e amovibile, senza creare un’ingente volumetria.

Come individuare un’opera precaria e determinare il permesso richiesto

Con la sentenza 3669/2023, i giudici hanno respinto il ricorso e spiegato come identificare un’opera da considerare precaria. Il Consiglio di Stato ha spiegato che, secondo il Testo Unico dell’Edilizia, rientrano tra gli interventi soggetti a permesso di costruire anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi tipo, come roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, quando vengono utilizzati come abitazioni, spazi di lavoro o come depositi, magazzini e simili, e non sono destinati a soddisfare esclusivamente esigenze temporanee”. In base a una giurisprudenza consolidata, a cui il Consiglio di Stato aderisce, un’opera è da considerarsi precaria se può essere facilmente rimossa ed è funzionale a soddisfare un’esigenza temporanea destinata a cessare dopo un breve periodo. I giudici hanno sottolineato che non rientra in questa categoria un’opera che influisce in modo stabile sullo stato del luogo, poiché è destinata a soddisfare un’esigenza prolungata nel tempo.

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che non può essere considerata un’opera precaria nemmeno quella a cui il costruttore ha assegnato soggettivamente una destinazione temporanea. La valutazione deve essere effettuata in modo oggettivo, basandosi sull’utilizzo effettivo nel tempo a cui è destinata l’opera. In pratica, questo significa che se un’opera amovibile è destinata a essere utilizzata per un periodo limitato, è considerata un’opera precaria e può essere realizzata senza permessi specifici. Al contrario, se un’opera amovibile è destinata a essere utilizzata per un lungo periodo, non è considerata un’opera precaria e richiede un permesso di costruire per l’installazione.

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