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Correttivo Appalti, il parere del Consiglio di Stato e la risposta dei professionisti

DM Parametri Nuovo Codice Appalti

Ingegneri e Architetti temono un passo indietro dopo la contestazione del CdS sull’obbligo di utilizzare il Decreto Parametri, sull’iscrizione all’Albo per i professionisti dipendenti pubblici e la richiesta di priorità della progettazione interna alla Pubblica Amministrazione

Dopo il parere favorevole della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, sullo schema di decreto correttivo al Codice Appalti dei contratti pubblici si è espressa anche la Conferenza Unificata che auspica l’accoglimento integrale delle proposte emendative ritenute “prioritarie”: l’eliminazione della previsione secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze e l’innalzamento della soglia da un milione a due milioni di euro per il ricorso al minor prezzo. Su tali questioni, che potrebbero presentare profili di criticità in ordine alla delega o alla compatibilità con la normativa in materia di concorrenza, il Governo ha fatto presente in sede di Conferenza che sarà il Parlamento a valutare la possibilità di ulteriori modifiche in tal senso, trattandosi di un testo aperto su cui le Camere dovranno ancora esprimersi.

Vediamo nel dettaglio gli argomenti principali e le reazioni che hanno suscitato tra i professionisti

Progetti e progettisti

Secondo il Consiglio di Stato occorre valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, dando priorità alla progettazione interna rispetto a quella esterna, come già previsto dal codice del 2006.

Non è d’accordo il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), secondo il quale l’affidamento della progettazione ai liberi professionisti assicura standard più elevati. Peraltro il Governo aveva già ignorato l’analoga precedente richiesta del Consiglio di Stato.

Dello stesso avviso il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc), secondo cui la valorizzazione delle professionalità interne è importanti per le fasi di programmazione e verifica, consentendo un maggior rispetto dei ruoli.

Appalto integrato

Secondo il CdS alcune delle nuove ipotesi di appalto misto di progettazione ed esecuzione, anche se ammesse dall’Unione Europea, non rispetterebbero quelli che sono i principi fondanti della riforma degli appalti e della legge delega, in quanto verrebbe meno la centralità della progettazione.

Secondo il CNI sarebbero invece altre le soluzioni prooste dai giudici che metterebbero a rischio la centralità della progettazione, come ad esempio l’obbligo del Decreto parametri.

Iscrizione all’Albo dei dipendenti pubblici

Incoerente secondo il CNI il parere del CdS relativamente al l’iscrizione all’Albo di riferimento per i professionisti dipendenti pubblici. Secondo la riforma delle professioni (Dpr 137/2012) infatti, è l’iscrizione all’Albo e il rispetto degli obblighi sulla formazione sono obbligatorie per l’esercizio della professione.

Decreto Parametri

Il CdS ha contestato l’obbligo di ricorso al Decreto Parametri per determinare i corrispettivi nelle gare di progettazione, ritenendo che non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale.
Sull’argomento ritornano quindi i Consigli professionali:
Secondo il CNI non bisogna confondere i parametri con le tariffe professionali. La base d’asta, in quanto soggetta a ribasso, non è un limite inderogabile e costituisce un riferimento essenziale per la determinazione della procedura di gara, oltre che una garanzia di trasparenza.

Anche il Cnappc è dello stesso avviso e aggiunge che il mancato ricorso a parametri obbligatori darebbe troppa discrezionalità alle Stazioni Appaltanti che sottostimando l’importo del servizio da affidare sino a scendere sotto la soglia dei 40mila euro, potrebbe procedere con un affidamento diretto, anziché ricorrere ad una procedura negoziata o ad una procedura aperta.

Il Cds auspica inoltre un coordinamento tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC.

Maggiore chiarezza è stata richiesta invece su ciò che riguarda il criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.

 

Altri pareri del CdS riguardano i seguenti argomenti:

Subappalto

Sul subappalto il CdS ritiene sia preferibile mantenere gli attuali limiti, nonostante le direttive europee ne consentano la rimozione.
I casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti. Analogamente, i casi in cui può essere vietato il subappalto non devono essere stabiliti in modo automatico, ma facendo riferimento a delle linee guida dell’Anac.

Occorre definire limiti chiari all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore.

Contratti sotto soglia

Secondo il parere del CdS, il numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione.

Il CdS giudica inoltre sbagliato che, in nome della semplificazione, i controlli siano limitati alla regolarità del Durc sacrificando la necessità di un rigoroso controllo sull’assenza di condanne penali e interdittive antimafia per l’affidatario di contratti sotto soglia.

Commissari di gara esterni

Secondo il CdS una commissione di gara esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Non condivide inoltre l’articolazione regionale dell’albo dei commissari di gara, il fatto che i commissari non siano radicati nel territorio non assicura secondo il CdS, gli obiettivi di prevenzione della corruzione.

Garanzie per la partecipazione alle gare

Secondo il CdS è corretto prevedere esoneri e riduzioni per contratti sotto i 40mila euro così da agevolare le piccole e medie imprese, ma stabilendo se il beneficio è cumulabile con altri.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

I casi di stazioni appaltanti qualificate ex lege sono tassativi e non vanno ampliati, afferma il CdS

Qualificazione degli operatori economici

Il Correttivo, lo ricordiamo, aveva ipotizzato di utilizzare tutta la carriera dei professionisti per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, ma secondo il parere del CdS la qualificazione deve essere affidata ad un vero e proprio regolamento e non a linee guida e può essere attribuita per prestazioni effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole.

Irragionevole, secondo il CdS, attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salvo per la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze congiunturali. Occorre inoltre evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio nei consorzi, e in caso di subappalto.

Il rating di impresa va meglio coordinato con quello di legalità.

La gratuità del soccorso istruttorio, voluta dalla legge delega, non esclude la possibilità che sia addossato al concorrente il costo del servizio, anche in funzione di deterrenza di condotte negligenti.

Appalti nei servizi sociali

A detta dei giudici occorre mantenere la scelta proconcorrenziale del codice che assoggetta gli appalti nei servizi sociali alle regole comuni, con poche deroghe, e non va ampliato il regime di sottrazione alla concorrenza.

Appalti della protezione civile

Gli appalti della protezione civile mediante affidamento diretto non possono essere ammessi in situazioni fronteggiabili in via ordinaria ma devono essere subordinati ad una declaratoria dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Concessioni e concessioni autostradali

Secondo il Cds non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC).

Secondo i giudici non possono essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, perché in contrasto con la legge delega.

Va rispettato anche il principio di delega che richiede il tempestivo avvio delle gare in relazione alle concessioni autostradali scadute o in scadenza e per l’effetto, i bandi di gara vanno predisposti e pubblicati entro il termine massimo assegnato.

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