Gli edifici separati da una via o una piazza pubblica non sono soggetti alle norme sulle distanze legali: lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
Attraverso la sentenza 27364/2018, la Corte di Cassazione ha chiarito alcune specifiche in merito alla norma sulle distanze legali tra edifici. Gli edifici separati da una via o una piazza pubblica non sono vincolati da tali norme, un principio valido anche nel caso in cui gli edifici siano separati da un vicolo cieco o una strada privata, che però sono al servizio della viabilità pubblica.
Cosa dice la normativa
In base all’art. 879 del Codice Civile, sono esenti dal rispetto delle distanze legali quelle costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche o con strade private idonee al pubblico passaggio. Infatti, non è la proprietà della via a stabilire se bisogna rispettare il limite delle distanze legali o meno, bensì l’uso che la collettività fa della strada. La norma del Codice Civile, ha chiarito la Cassazione, prevale sulle eventuali norme edilizie locali che prescrivano il rispetto della distanza minima anche nel caso in cui tra le costruzioni siano interposte aree pubbliche.
Il caso
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, un soggetto proprietario di un edificio aveva chiesto la demolizione di un manufatto sostenendo che quest’ultimo violasse le normative sulla distanza. Non a caso, le pareti finestrate dell’edificio in questione si trovavano ad una distanza inferiore a 10 metri l’una dall’altra. Il Tribunale aveva bocciato il ricorso sostenendo che le due costruzioni, separate da una via pubblica, potevano sforare il limite di distanza. In totale disaccordo invece il giudizio della Corte d’Appello, che, prendendo in considerazione il regolamento edilizio comunale, ha ordinato l’arretramento della costruzione realizzata ad una distanza inferiore, in quanto il sopra citato regolamento prevedeva l’inderogabilità della distanza di 10 metri tra pareti finestrate. Infine, la Cassazione ha ribaltato nuovamente la disputa chiarendo che le norme dei Regolamenti edilizi integrano quelle del Codice Civile, ma non possono porsi in contrasto con esse. Ragion per cui, vista la presenza di una via pubblica che separa i due edifici, i giudici hanno revocato l’ordine di demolizione e arretramento della costruzione.