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Opere Superspecialistiche: Decreto in Gazzetta

Opere Superspecialistiche: Decreto in Gazzetta

Nuovo Codice Appalti: passano da 13 a 15 le opere superspecialistiche per le quali non è ammesso l’avvalimento

Nell’ambito dei decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 148/2016 sulle c.d. opere superspecialistiche previste all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (GU n.3 del 4-1-2017) e per le quali non è ammesso l’avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non puo’ superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il decreto attuativo del Nuovo Codice Appalti, che entrerà in vigore il 19 gennaio 2017, definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

Ecco l’elenco delle 15 opere superpecialistiche:

  • OG 11 Impianti tecnologici;
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
  • OS 18-B Componenti per facciate continue;
  • OS 21 Opere strutturali speciali;
  • OS 25 Scavi archeologici;
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

All’elenco previgente fa seguito la seguente integrazione:

  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
  • OS 32 Strutture in legno

L’integrazione risponde a due esigenze specifiche: garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE.

Nell’allegato A del decreto è contenuto il dettaglio descrittivo delle suddette opere superspecialistiche. Tali opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

Requisiti Specialistici

L’articolo 3 del Decreto prevede per l’esecuzione delle suddette opere – fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice – dei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale tecnico.

Per le strutture in legno, ad esempio, è necessario possedere uno stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.

É inoltre previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto, a seguito del quale si procederà all’aggiornamento del testo.

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