Il Tar Campania, attraverso la sentenza 402/2021, ha spiegato che per la realizzazione di un soppalco è sufficiente il regime abilitativo della SCIA e non il permesso di costruire: una condizione che dipende però dalle dimensioni e dalla destinazione d’uso dello stesso.
Per realizzare un soppalco basta la SCIA. I giudici del Tar Campania, tramite una recente sentenza, hanno chiarito che bisogna valutare le dimensioni e l’uso che si può fare del soppalco per stabilire se è necessario richiedere il permesso di costruire o se invece è sufficiente la SCIA.
Il caso
Il caso preso in oggetto dai giudici riguarda un ordine di demolizione emesso dal Comune, presentato nei confronti del proprietario di un’abitazione che aveva realizzato nel proprio garage un soppalco dalla superficie ridotta. Secondo il Comune, per la realizzazione del soppalco sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Mentre il proprietario riteneva, al contrario, che tale titolo abilitativo non fosse richiesto per la realizzazione di un soppalco di dimensioni ridotte, destinato esclusivamente a deposito.
Quando basta la SCIA?
I giudici hanno fermato l’ordine di demolizione accogliendo il ricorso del proprietario, spiegando al contempo che il soppalco realizzato, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, poteva essere classificato come vano adibito a deposito-ripostiglio e dunque soggetto “non al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo della SCIA”. Il Tar ha ricordato inoltre che la costruzione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire poiché non viene incrementata la superficie dell’immobile: condizione rispettata nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso non fruibile al soggiorno delle persone.