Individuazione del titolo edilizio giusto, le semplificazioni previste dal decreto Scia 2
Dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta giorno 24/11/2016, entrerà in vigore l’11 dicembre il decreto “Scia 2”, in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a deter minate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si tratta dell’Atto del Governo n.322 col quale la Camera mette a disposizione la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica, ATN, AIR oltre al Parere Consiglio di Stato e l’intesa in Conferenza Unificata.
Il decreto Scia 2 nasce con l’obiettivo di semplificare il panorama normativo per la realizzazione dei lavori favorendo l’individuazione del titolo edilizio corretto mediante quattro procedure principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e permesso di costruire. Scompaiono quindi la Dia e la Cil, ed inoltre è prevista la Scia alternativa al permesso di costruire.
Nella nuova norma la consultazione del testo è resa molto più semplice, infatti nella tabella presente nel decreto ad ogni intervento da realizzare è associato il titolo abilitativo richiesto e non viceversa, come accadeva nellenorme precedenti.
I casi non contemplati rientrano automaticamente nella CILA.
Ecco una sintesi delle semplificazioni previste dal testo:
- Rientrano nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil, come nel caso dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
- È possibile ricorrere alla Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
- Snellita la certificazione dell’agibilità degli immobili.
- La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
A completamento della procedura di semplificazione è previsto il Glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono, che sarà redatto dal l Ministero delle Infrastrutture entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Scia 2.