I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per ottimizzare il Superbonus dopo un incendio
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti cruciali sulla possibilità di usufruire del superbonus per gli interventi di ricostruzione dopo un incendio, in relazione agli indennizzi assicurativi ricevuti. La Risposta 458, datata 20 settembre 2022, spiega che l’indennizzo assicurativo per danni causati dall’incendio non deve essere dedotto dalle spese sostenute per gli interventi che danno diritto al superbonus, rendendole dunque agevolate.
Un condominio ha sollevato quesiti specifici a seguito di un incendio nel 2021, che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde. L’edificio è sottoposto alla sorveglianza delle Belle Arti ed è assicurato contro i danni da incendio. La compagnia assicurativa ha versato un acconto sugli indennizzi previsti, con i quali sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto, prevedendo anche un potenziamento sismico.
Il condominio intende effettuare interventi sulle parti comuni danneggiate, come vani scala e facciate interne, usufruendo del bonus ristrutturazione al 50%. Gli inquilini degli ultimi due piani, invece, procederanno con la ristrutturazione delle proprie abitazioni. La polizza assicurativa stipulata a livello condominiale copre il danno al fabbricato in generale, non i singoli condomini, e il pagamento è destinato al condominio.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese per la ricostruzione del tetto, incluse quelle per il miglioramento sismico, sono ammissibili al superbonus nonostante l’indennizzo assicurativo ricevuto. Inoltre, ha delineato come determinare i massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni agevolati dal bonus al 50%. Infine, ha chiarito come gestire la detrazione in caso di lavori sia sulle parti comuni che sulle singole abitazioni nello stesso edificio, considerando i limiti di spesa specifici.
In conclusione, è emerso che l’indennizzo assicurativo per danni da incendio non influisce sulle spese deducibili per gli interventi di ricostruzione, garantendo che queste possano considerarsi rimaste interamente a carico del condominio, come specificato dalle normative.